Legge 155 e successivo Dlgs 14 – 2019 – obblighi per imprenditore

Dal 16 marzo 2019 obbligo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
L’art. 14 della Legge 155/2017 aveva prospettato l’introduzione dell’obbligo civilistico dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per il tempestivo ricorso ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
In attuazione di tale disposizione, l’art. 375 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16 marzo 2019, ha stabilito l’introduzione del co. 2 dell’art. 2086 c.c., così formulato: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Alla luce della formulazione letterale di tale norma, si osserva che, rispetto alla Legge 155/2017, non compare più il riferimento all’imprenditore individuale, con l’effetto che l’obbligo civilistico degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili riguarda soltanto i soggetti societari. I doveri incombenti sull’imprenditore individuare sono, invece, definiti dall’art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 – che non è richiamato dall’art. 389, co. 2, del D.Lgs. 14/2019, con l’effetto che entrerà in vigore dal 15 agosto 2020 – secondo cui “L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”. Conseguentemente, è altresì possibile rilevare che l’obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ricade su tutte le società, indipendentemente dal fatto che si trovino in una situazione di difficoltà: l’art. 2086, co. 2, c.c., precisa, infatti, che tale incombente deve essere assolto da tutte le società “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”, a differenza dell’imprenditore individuale che deve soltanto assumere le misure idonee ad intercettare i sintomi della crisi.
Per quanto concerne il concetto di assetto organizzativo, deve intendersi l’insieme delle regole e delle procedure finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti. L’assetto amministrativo e contabile riguarda, invece, la rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile, la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché di dati attendibili per la formazione del bilancio.
L’imprenditore che non ottemperi a tale norma, oltre a non operare in maniera coerente con la legge, perde alcuni importanti vantaggi:
1) riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari dell’impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi;
2) riduzione all misura minima delle sanzioni tributarie;
3) riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi;
4) proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione del debito;
5) inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente.
E si espone ad alcuni gravi rischi:
1) gli amministratori in caso di dissesto dell’azienda diventano responsabili solidalmente con l’azienda per i debiti della stessa verso terzi con il proprio patrimonio personale se non sono in grado di dimostrare di aver vigilato sui sintomi della crisi e di aver intrapreso azioni correttive
2) per gli amministratori comporta la perdita delle misure premiali di natura personale che riguardano la responsabilità penale dell’imprenditore, compreso eventuali casi di bancarotta fraudolenta.

Ci proponiamo di assistere l’imprenditore nell’approntare il piano aziendale e a valutare gli assetti organizzativi anti crisi, principalmente con verifica della situazione finanziaria, del piano di tesoreria e degli strumenti di monitoraggio tesi a evitare le tensioni finanziarie.